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Con l’ordinanza n. 5909/2026, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un contribuente al quale l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto — tramite cartella emessa all’esito di controllo formale ex art. 36-ter DPR n. 600/1973 — il credito d’imposta per le imposte versate all’estero sui redditi da lavoro dipendente. La Corte ha ribadito che le questioni interpretative complesse non possono essere risolte con il controllo formale.
Il contribuente aveva esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al 2012 un credito per imposte pagate all’estero su redditi prodotti in anni precedenti. L’Ufficio, in sede di controllo formale, aveva disconosciuto il credito ritenendo che questo dovesse essere indicato nell’annualità in cui era sorta la doppia imposizione — e non in quella successiva — e che mancasse una certificazione dell’autorità fiscale estera.
La Cassazione ha dato ragione al contribuente, partendo da un punto preliminare: il controllo formale, pur consentendo una limitata attività istruttoria e il confronto con documenti esterni alla dichiarazione, non può spingersi a risolvere questioni giuridiche che richiedono valutazione o interpretazione. Quando ci sono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione — e la spettanza del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero rientra tra queste — l’Ufficio deve procedere con un accertamento vero e proprio, non con un controllo formale.
La Corte ha poi ricordato che non c’è alcun termine di decadenza per indicare in dichiarazione le imposte assolte all’estero. A differenza del vecchio art. 15 del TUIR la norma vigente si limita a richiedere che il credito spettante sia calcolato con riferimento alle risultanze reddituali dell’anno in cui è sorto. Il credito può pertanto essere recuperato nel termine di prescrizione di dieci anni.
Chi ha ricevuto una cartella o una comunicazione di irregolarità che disconosce il credito per imposte pagate all’estero, quindi, dovrà verificare anzitutto se il recupero è avvenuto tramite controllo formale. In quel caso, il vizio procedurale può rendere illegittima la pretesa a prescindere dal merito, come avvenuto nel caso in commento. Anche nel merito, la questione della decadenza è ormai risolta: semplicemente, l’art. 165 TUIR non la prevede.