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Con l’ordinanza n. 12324 del 2 maggio 2026, la Sezione tributaria della Corte di cassazione ha stabilito un principio importante per chi ha concluso un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento: se il debitore non rispetta i pagamenti previsti dall’accordo omologato, l’Amministrazione finanziaria non può emettere autonomamente una cartella di pagamento. Prima di farlo, deve ottenere dal Tribunale il decreto di risoluzione o di annullamento dell’accordo.
Il caso riguardava una contribuente che, dopo aver ottenuto l’omologa di un accordo di composizione della crisi ex legge n. 3/2012, aveva ricevuto dall’Agenzia delle entrate-Riscossione una cartella di pagamento relativa a un debito già ricompreso nell’accordo omologato. L’Agenzia aveva agito autonomamente, senza attendere la risoluzione giudiziale dell’accordo, ritenendo sufficiente il mancato adempimento delle rate da parte della contribuente.
Le Commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano dato ragione al Fisco. La Cassazione ribalta questa conclusione.
L’accordo omologato, spiega la Corte, è vincolante per tutti i creditori anteriori all’omologa: finché non è intervenuto un decreto del Tribunale che ne dichiari la risoluzione o l’annullamento, il creditore — anche pubblico — non può agire unilateralmente per il recupero del proprio credito. In caso di inadempimento del debitore, la strada obbligata è il ricorso al giudice ai sensi dell’art. 14 della legge n. 3/2012. Solo dopo la pubblicazione di tale decreto decorrono i nuovi termini decadenziali per l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella.
La sentenza è stata pronunciata con riferimento alla legge n. 3/2012, oggi superata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), che ha riorganizzato le procedure di sovraindebitamento negli istituti del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss. CCII) e del concordato minore (artt. 74 ss. CCII). La risoluzione degli accordi omologati è oggi disciplinata rispettivamente dagli artt. 70 e 78 del Codice. Il meccanismo è però sostanzialmente invariato: l’omologa vincola i creditori anteriori e la perdita di efficacia dell’accordo richiede comunque una pronuncia del giudice che risolva l’accordo.
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