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Indagini bancarie senza autorizzazione: i dati acquisiti non possono essere usati

16 giugno 2026

Con l’ordinanza n. 19956 del 15 giugno 2026, la sezione tributaria della Corte di cassazione ha stabilito che i dati bancari ottenuti senza una regolare autorizzazione sono inutilizzabili e che l’avviso di accertamento fondato su di essi è invalido. È un cambio di rotta rilevante, atteso da tempo, con effetti concreti sui giudizi ancora pendenti.

Il caso riguardava accertamenti IRPEF, IRAP e IVA a carico di uno studio legale associato e dei suoi componenti, relativi all’anno d’imposta 2005. Le indagini erano state condotte acquisendo i movimenti dei conti finanziari, ma l’autorizzazione prescritta dalla legge non risultava agli atti.

Vale la pena ricordare che, quando il Fisco accede ai dati bancari di un contribuente, si presume che i movimenti rilevati sul conto costituiscano reddito imponibile. In particolare:

  • i versamenti, se il contribuente non dimostra di averli già dichiarati o di non doverli dichiarare;
  • i prelevamenti, se non viene provato chi ne è il beneficiario, a meno che non risultino dalla contabilità.

La presunzione dei prelevamenti (es.: assegni emessi) vale solo per le imprese, quella dei versamenti riguarda tutte le categorie di contribuenti. Si tratta di una presunzione relativa, nel senso che è possibile fornire la prova contraria.

Per avvalersi delle indagini finanziarie, i funzionari devono essere previamente autorizzati.

Adesso la Cassazione, applicando la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo dell’8 gennaio 2026 (Ferrieri e Bonassisa contro Italia) – che aveva condannato l’Italia per aver attribuito alle autorità fiscali un potere discrezionale illimitato, senza adeguato controllo del Giudice – ha ora affermato che l’autorizzazione deve essere preesistente alle indagini e contenere un contenuto minimo tale da permettere di verificare, anche dopo, i presupposti e i limiti dell’accesso ai dati bancari.

Se manca l’autorizzazione, o l’autorizzazione non è specificamente motivata, i dati acquisiti sono inutilizzabili e l’accertamento può essere annullato, se si fonda solo su tali dati.

Il contribuente, eccependo tempestivamente il vizio in giudizio, ha oggi uno strumento difensivo concreto che fino a ieri gli veniva sistematicamente negato.

Se hai ricevuto un avviso di accertamento fondato su indagini bancarie, contattami per una valutazione della tua posizione.

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