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Con l'ordinanza n. 24651/2026, depositata il 14 agosto 2026, la sezione tributaria della Cassazione conferma che il chiamato all'eredità che vi rinuncia non risponde dei debiti tributari lasciati dal defunto, anche quando il termine di dieci anni per accettare non sia ancora scaduto. Il timore del fisco, legato alla possibile revoca della rinuncia, non giustifica una diversa conclusione.
Sul piano civilistico è utile distinguere i passaggi della vicenda successoria: l'apertura della successione coincide con la morte del titolare del patrimonio e fa sorgere, in capo ai successibili, la mera chiamata all'eredità, da cui decorre il termine di dieci anni per accettare l’eredità (art. 480 c.c.). Solo con l'accettazione, espressa o tacita, il chiamato acquista la qualità di erede, con effetto retroattivo all'apertura della successione; la rinuncia, che l'art. 519 c.c. richiede sempre in forma espressa, produce invece l'effetto opposto, escludendo che il rinunciante sia mai stato chiamato alla successione.
Il caso esaminato dalla corte riguardava un contribuente destinatario di un preavviso di iscrizione ipotecaria, fondato su cartelle di pagamento riferite in parte a debiti della madre defunta.
L'Agenzia delle entrate ha tentato di sostenere che, poiché la rinuncia è revocabile fino al decorso del termine decennale, aveva diritto di compiere atti interruttivi della prescrizione, in funzione “cautelativa”. La Cassazione ha però respinto il ricorso, ricordando che la responsabilità per i debiti tributari del defunto presuppone l'assunzione della qualità di erede. Poiché la rinuncia produce effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521 c.c., il rinunciante «è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato». Il principio vale anche quando l'avviso di accertamento sia stato notificato dopo l'apertura della successione e sia divenuto definitivo per mancata impugnazione.
La pronuncia si allinea a un orientamento consolidato (Cass. n. 37064/2022; conforme Cass. n. 13639/2018, n. 15871/2020 e, da ultimo, n. 17703/2026) e a una precedente ordinanza della stessa sezione, resa in una vicenda analoga, secondo cui né la sola delazione dell'eredità né la presentazione della dichiarazione di successione bastano a fondare la responsabilità del chiamato per i debiti del de cuius (Cass. n. 21006/2021).
Attenzione al comportamento processuale
Chi intende far valere la rinuncia deve però considerare il comportamento tenuto nel procedimento. In una vicenda diversa, la Cassazione ha chiarito che impugnare nel merito l'avviso di accertamento, anziché limitarsi a eccepire la carenza di legittimazione per rinuncia all’eredità, integra un'accettazione tacita dell'eredità, incompatibile con la rinuncia successiva (Cass. n. 23989/2020).
La linea difensiva va quindi definita con attenzione sin dal primo atto che si riceve.