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Con sette ordinanze gemelle — nn. 25377, 25378, 25379, 25380, 25381, 25382 e 25383, tutte del 16 settembre 2026 — la sezione lavoro della Corte di cassazione ha chiarito che il socio di una srl iscritto alla gestione artigiani o commercianti deve versare i contributi previdenziali solo sulla quota di utili a lui effettivamente riferibile ai fini Irpef. Gli utili che la società accantona a riserva e che il socio non incassa mai restano fuori dalla base imponibile contributiva.
La Corte muove dall'art. 3-bis del D.L. n. 384/1992, che rapporta il contributo dovuto dagli iscritti alla gestione artigiani e commercianti alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef. Per i soci di società di persone questo reddito è imputato per trasparenza indipendentemente dalla percezione: società e socio si identificano, ai fini fiscali, in un unico centro di imputazione.
Nella srl la regola è opposta: il reddito è tassato in capo alla società ai fini Ires e diventa reddito del socio, rilevante anche ai fini Irpef, solo quando gli utili sono effettivamente percepiti oppure la società opta per il regime di trasparenza. Finché l'utile resta accantonato a riserva, il socio non ha alcun reddito da dichiarare e quindi nessuna base imponibile contributiva, anche quando la scelta di non distribuire dipenda da lui stesso, magari come socio unico e amministratore. Spetta all'Inps, non al contribuente, provare che il reddito sia stato effettivamente imputato al socio.
Era comunque pacifico che il socio di una società di capitali il quale si limiti ad apportare capitale, senza prestare alcuna attività lavorativa in azienda, non sia in alcun modo soggetto ai contributi della gestione commercianti, quale che sia la sua quota di partecipazione. Le ordinanze in commento, invece, riguardano la posizione del socio che lavora abitualmente e prevalentemente nella srl.
Un punto che merita attenzioneè che la prassi dell'Inps va in senso contrario: la circolare n. 14/2026 rinvia ancora, per l'imponibile, alle circolari n. 102/2003 e n. 84/2021, secondo cui gli utili concorrono alla base contributiva «ancorché non distribuiti ai soci». Restano poi da chiarire alcuni aspetti applicativi: se gli utili accantonati negli anni scorsi, sui quali i contributi sono già stati versati, vengano poi distribuiti, non dovrebbero scontare una seconda volta la contribuzione. Analogamente, quando in un anno non c'è distribuzione si versano comunque i contributi fissi calcolati sul minimale: se gli utili vengono poi incassati in blocco l'anno successivo, la parte già coperta dal minimale versato in precedenza non dovrebbe essere assoggettata di nuovo a contribuzione.
Le sentenze stabiliscono un principio "lineare", la cui portata applicativa deve però essere valutata attentamento, con riferimento a ogni caso concreto.