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Lavoro autonomo: deducibili le spese di rappresentanza solo se inerenti

01 Dicembre 2025

L'ordinanza della Corte di cassazione n. 26553 del 2 ottobre 2025 ha chiarito che le spese di rappresentanza sono deducibili, anche per i professionisti, solo se il contribuente dimostra la loro effettiva inerenza all'attività svolta. Non basta che la spesa rientri astrattamente tra quelle di rappresentanza, né che rispetti il limite quantitativo dell'1% dei compensi, ma occorre provarne la destinazione a finalità promozionali o di pubbliche relazioni coerenti con l'attività professionale. Il caso affrontato dalla Corte riguarda un commercialista che, per il 2013, aveva dedotto circa 24.000 euro di spese di rappresentanza, tra cui l'acquisto di un'opera d'arte e la corresponsione di un premio agli studenti di una scuola del Comune natale della madre. Pur avendo rispettato il limite percentuale di deducibilità, il contribuente non aveva fornito alcuna prova della destinazione delle spese a finalità promozionali della propria attività. L'Agenzia delle Entrate aveva pertanto disconosciuto la deduzione, e i giudici di merito avevano confermato la ripresa. La Cassazione ha condiviso tale conclusione, ribadendo che il requisito dell'inerenza resta il presupposto imprescindibile della deducibilità. Nell'ambito del lavoro autonomo il riferimento normativo in tema di spese di rappresentanza è costituito dall'art. 54-septies, comma 2, T.U.I.R. (introdotto dal D.Lgs. n. 209/2023, che ha sostituito il previgente comma 5 dell'art. 54), secondo cui le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1% dei compensi percepiti, e il D.M. 19 novembre 2008, che ne definisce i criteri di qualificazione e che, come precisato dalla circolare n. 34/E/2009 (§ 1), trova applicazione anche ai professionisti. Secondo il D.M., sono spese di rappresentanza le erogazioni di beni e servizi effettuate a titolo gratuito, con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, sostenute in modo ragionevole e coerente con le pratiche commerciali del settore. La Corte, nell'ordinanza in commento, ha sottolineato che questi requisiti - gratuità, finalità promozionale e ragionevolezza - non sostituiscono la prova dell'inerenza, che rimane elemento autonomo e imprescindibile. In altri ter-mini, la deducibilità non dipende dalla semplice inclusione della spesa in una categoria "astrat- ', ma dalla verifica sostanziale del suo collegamento con l'attività professionale. È il contribuente che deve dimostrare, con elementi concreti e documentali, che l'esborso sia effettiva-

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