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Rottamazione quinquies per gli enti locali: come funziona e cosa fare per aderire

18 giugno 2026

Con la legge di conversione del DL 38/2026 (L. n. 88/2026), l’art. 10-quinquies estende la rottamazione quinquies ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R) dagli enti locali. Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni possono ora offrire ai propri debitori la definizione agevolata dei carichi pendenti, colmando una disparità che aveva escluso tali enti dalla misura introdotta dalla legge di bilancio 2026.

La rottamazione riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, affidati ad AdE-R dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Rientrano IMU, TARI, Canone unico patrimoniale, sanzioni al codice della strada, rette scolastiche e altre tariffe comunali.

Con la definizione il contribuente versa esclusivamente il capitale e le spese per le procedure esecutive e di notifica. Vengono azzerati interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio.

La partecipazione degli enti è facoltativa. Ogni ente che intende aderire deve approvare una delibera consiliare, di natura regolamentare, pubblicarla sul proprio sito istituzionale entro il 31 luglio 2026 e trasmetterla all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

In assenza di delibera, i debitori di quell’ente non potranno beneficiare della misura.

Il calendario, come risultante dal DL 63/2026, è il seguente:

  • Dal 15 ottobre 2026, AdE-R rende disponibile il prospetto dei carichi rottamabili nell’area riservata del proprio sito .
  • Tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026 è possibile presentare la domanda di adesione, esclusivamente in via telematica.
  • Entro il 28 febbraio 2027, AdE-R comunica le somme dovute e il piano delle rate.
  • Il pagamento avviene entro il 31 marzo 2027, in unica soluzione o in massimo 54 rate bimestrali di pari importo, con interessi al 3% annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.
  • Le dilazioni già in essere si sopendono dal 31 marzo 2027.

Chi ha giudizi pendenti sui carichi da definire deve indicarli nella domanda e impegnarsi a rinunciarvi. Il processo si sospende con la presentazione della domanda ed è dichiarato estinto dopo il versamento della prima o unica rata.

La decadenza scatta in caso di mancato o insufficiente versamento dell’unica rata o di due rate anche non consecutive. È prevista una tolleranza di cinque giorni per i versamenti tardivi dell’unica rata o dell’ultima rata.

Se hai carichi  pendenti con enti locali contattami per valutare l’opportunità e le condizioni di adesione.

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