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Rottamazione-quinquies: in arrivo la nuova definizione agevolata

01 Dicembre 2025

Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2026, si delinea la prossima introduzione della Rottamazione-quinquies, che rappresenta la quinta edizione della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La rottamazione riguarda i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, purché relativi alle somme derivanti dall’omesso versamento di tributi che risultano dalle dichiarazioni annuali e dalle successive attività di controllo automatizzato e formale. Non sono rateizzabili, quindi, i debiti affidati all’Agente della riscossione derivanti da avvisi di accertamento. Rientrano anche le ritenute non versate, purché risultanti dal Modello 770, e gli omessi versamenti di contributi previdenziali INPS che non siano conseguenza di un accertamento.

Per quanto riguarda le violazioni del Codice della strada contestate da Amministrazioni statali, è possibile definire solo la parte relativa agli interessi e alle maggiorazioni.

Le istanze di adesione alla Rottamazione-quinquies saranno possibili, verosimilmente, dalla seconda metà di gennaio 2026. Il debitore dovrà manifestare la sua volontà di aderire presentando apposita dichiarazione entro il termine ultimo del 30 aprile 2026.

Possono aderire alla rottamazione anche coloro che abbiano aderito a precedenti rottamazioni; chi ha aderito alla rottamazione-quater del 2023, tuttavia, può aderire solo se decaduto.

Il pagamento delle somme dovute potrà avvenire in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o in massimo 54 rate bimestrali, con interessi al 4% annuo e tutte di uguale importo (nella precedente rottamazione, invece, le prime due rate erano “maggiorate”).

Con l'invio della domanda non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, come i pignoramenti, e i carichi di definizione non rilevano ai fini dell’ottenimento del DURC.

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