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Solidarietà IVA e controlli: le insidie tra diritto sostanziale e processo

23 dicembre 2025

Concludere un affare a prezzi particolarmente competitivi può trasformarsi in un vero e proprio boomerang a causa di un meccanismo insidioso: la responsabilità solidale del cessionario prevista dall'articolo 60-bis del D.P.R. n. 633/1972. Questa norma stabilisce che, per determinate categorie di prodotti considerate a rischio frode – come autovetture, prodotti di telefonia, personal computer e componentistica – l’acquirente è obbligato a pagare l’IVA qualora il fornitore non la versi all'Erario, se il prezzo di vendita è stato inferiore al cosiddetto valore normale.

Si presume, in sostanza, che dietro un forte sconto si nasconda un’evasione d’imposta, scaricando sul compratore l’onere di dimostrare che quel prezzo era giustificato da ragioni di mercato estranee al mancato versamento del tributo, oppure che è un prezzo plausibile ("o perché analogo a quello costantemente pattuito in precedenti transazioni con il cedente, o perché simile al prezzo praticato da altri operatori del mercato”: Cass. 25425/2022).

Secondo la Corte di Giustizia dell’U.E. (cause C-276/24 e C-331/23), non è incompatibile con il diritto comunitario una norma nazionale che nega al contribuente il diritto di detrarre l'IVA versata al fornitore e, contemporaneamente, gli impone di pagare nuovamente la stessa imposta in virtù della responsabilità solidale.

In sostanza, l'imprenditore paga l'IVA al fornitore (che non la versa), si vede negata la detrazione di quella somma e, infine, riceve dal Fisco la richiesta di pagare di nuovo lo stesso importo come "garante" del debito altrui.

In questo scenario, l’ordinanza della Corte di cassazione n. 31530, del 3 dicembre 2025, aggiunge un ulteriore ostacolo di natura processuale. La Suprema Corte ha chiarito che la comunicazione dell'esito del controllo, con cui l'Agenzia informa il contribuente dell'avvenuta iscrizione a ruolo del debito IVA in solido, non è un atto autonomamente impugnabile, perché ha finalità meramente informativa.

L’imprenditore, quindi, può scegliere se impugnare la comunicazione di debito solidale con cui l’Agenzia lo invita a spiegare le ragioni dell’acquisto sottocosto, come ammette la Cassazione (sent. n. 18700/2022), oppure contestare il primo atto esecutivo (la cartella di pagamento o l’intimazione di pagamento). Non può contestare, invece, l’atto che lo avverte che dell’iscrizione a ruolo/affidamento in carico.

In questo contesto, sbagliare i tempi della difesa o l’atto da contestare può portare all'inammissibilità del ricorso, rendendo il debito definitivo prima ancora di aver potuto discutere il merito della vicenda.

È essenziale, quindi, gestire la posizione con la massima attenzione sin dai primi segnali di controllo.

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